Art. 1. Costituzione
1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma di associazione, denominata “SOCIETÀ TARQUINIENSE D’ARTE E STORIA – Associazione di Promozione Sociale” in breve “SOCIETÀ TARQUINIENSE D’ARTE E STORIA – APS”.
1.2 L’ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall’articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché del presente statuto.
1.3 L’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS” è obbligatorio a sensi di legge.
1.4 L’utilizzo della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell’acronimo “APS”, nonché della locuzione “Ente del terzo settore” o dell’acronimo “E.T.S.” è subordinata all’iscrizione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS.
Art. 2. Sede e durata
2.1 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Tarquinia (VT) ed attualmente in Via delle Torri ai n°29/33 e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3. Oggetto e scopo
3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, di cui all’art. 5 del “Codice”, lettere d) ed i) principalmente nel campo culturale:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra cui in particolare:
- compiere formazione, istruzione ed opera di propaganda per informare, educare ed infondere nei cittadini il rispetto per ogni testimonianza del passato artistico e storico della città e promuoverne la valorizzazione;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice, tra cui in particolare:
- promuovere la diffusione della cultura artistica attraverso l’organizzazione di conferenze, corsi di istruzione, pubblicazioni, manifestazioni ed altre attività, per la valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico;
- tenere desto l’interesse dei cittadini, degli Enti e dei pubblici poteri su quanto abbia importanza la cura artistica e storica prevalentemente nella città di Tarquinia e del suo territorio;
- cooperare con le competenti autorità alla conservazione del patrimonio artistico, storico e paesistico prevalentemente del territorio del comune di Tarquinia;
- compiere formazione, istruzione ed opera di propaganda per informare, educare ed ispirare nei cittadini il rispetto per ogni testimonianza del passato artistico e storico prevalentemente della città di Tarquinia e promuoverne la valorizzazione;
- sollecitare, di concerto con le Autorità, i lavori di restauro e consolidamento dei monumenti presenti prevalentemente nel comune di Tarquinia;
- propugnare una conveniente manutenzione delle vie e delle piazze cittadine prevalentemente del comune di Tarquinia, specialmente nelle zone di carattere monumentale, affinché le adiacenze degli edifici meritevoli di essere tenuti in evidenza presentino un aspetto decoroso;
c) vigilare affinché l’attività edilizia cittadina prevalentemente del comune di Tarquinia non rechi pregiudizio alle caratteristiche della tradizionale architettura locale;
d) promuovere conferenze illustrative dei monumenti prevalentemente presenti nel comune di Tarquinia e della storia della città, nonché visite nei centri archeologici ed artistici più noti, incoraggiando ogni iniziativa che miri a richiamare l’attenzione degli studiosi e dei visitatori sui monumenti, sulle raccolte archeologiche ed artistiche, sulle bellezze naturali prevalentemente della città di Tarquinia e dei dintorni e sui personaggi più rappresentativi della storia locale;
e) implementare la conoscenza della storia di Tarquinia a livello nazionale ed internazionale.
3.2 L’Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all’estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.
3.3 L’Associazione nell’esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi per il perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l’innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
In via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà in particolare:
- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all’attività principale;
- d. detenere partecipazioni in società di capitali solo se il possesso di titoli o quote di partecipazione, considerando l’entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali e qualora non si concretizzi in una gestione della società partecipata considerati sempre i vincoli di non assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata e di destinazione del patrimonio dell’Associazione.
3.4 L’Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del Codice. Le attività diverse dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo.
Art. 4. Patrimonio ed entrate dell’associazione
4.1 Il patrimonio dell’Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4.2 Le risorse economiche con le quali l’Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- i contribuiti dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di Associazione annuale dei soci Ordinari e Sostenitori e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’ammontare;
- i Contributi dello Stato, della Regione, della Provincia del Comune e di altri Enti Pubblici e privati;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, che sono accettati dal Consiglio Direttivo e ne delibera sull’utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, che sono inseriti in apposita voce di bilancio dell’Associazione;
- i versamenti effettuati dai fondatori originari, i versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.4 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
4.5 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’associazione. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
4.6 L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.
4.7 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
4.8 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
4.9 L’Associazione può esercitare, altresì, l’attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del “Codice”, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.
Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell’Associazione
5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di promozione sociale.
5.2 Il numero degli associati è illimitato. L’adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza e appartenenza politica o partitica. Al fine di non violare il principio di uguaglianza tra gli associati, sia per salvaguardare la democraticità che per un regolare funzionamento dell’ente, è esclusa la mera attività politica e sindacale all’interno dell’associazione, non perseguendo questa scopi politici o partitici ai sensi dell’articolo 2 del “Codice”, né tantomeno possono essere utilizzati i dati degli iscritti per tali finalità. Possono diventare associati persone fisiche e giuridiche.
Diritti ed obblighi degli associati
5.3 Gli associati hanno pari diritti e doveri e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
5.4 In particolare gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti. Ai sensi dell’artico 26 del codice l’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di “onorabilità, professionalità ed indipendenza”;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Ente;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e di controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili, ai sensi dell’articolo 29 del “Codice”.
5.5 Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ammissione, esclusione e recesso
5.6 Possono essere ammessi come soci persone ed Enti che ne facciano domanda scritta al Presidente, garantita dalla firma di un socio.
Sono soci coloro che, su presentazione di uno o più soci, ne facciano domanda e, all’atto della loro ammissione, sulla base dei criteri e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, contribuiscono alla dotazione dell’Associazione ed al sostegno delle attività mediante il versamento di un contributo annuale da effettuare in un’unica soluzione entro il mese di marzo di ciascuna annualità o nel diverso termine stabilito dal Consiglio direttivo e comunicato ai soci.
5.7 Il Consiglio Direttivo, valutata la domanda, ammette o rifiuta la candidatura in applicazione ai principi di cui all’art. 23 del Codice e comunica all’interessato l’esito annotandolo nel libro dei soci.
5.8 L’esclusione di un associato può aver luogo:
- per causa di indegnità;
- per dimissioni;
- per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.
5.9 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla all’interessato, il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea. Quest’ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione convocata successivamente.
5.10 Ogni associato può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell’esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell’associato, segnatamente l’obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell’esercizio sociale.
Art. 6. Organi dell’Associazione
6.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l’Organo di controllo e l’Organo di revisione, qualora eletti.
6.2 Le cariche possono essere svolte a titolo gratuito o con compenso. Nel caso in cui l’Assemblea stabilisca dei compensi per gli organi dell’Associazione e dei rimborsi per le spese da questi sostenute, questi non potranno superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo e all’Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.
6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.
6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
6.5 Gli organi dell’Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.
Art. 7. Assemblea
7.1 L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa. Nel caso in cui il Socio sia minorenne, il suo diritto di voto è espresso da chi esercita la responsabilità e potestà genitoriale sul medesimo.
7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7.3 L’Assemblea Ordinaria:
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sui compiti e sulle attribuzioni delle funzioni dei componenti degli organi sociali;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo della Società corredati da una relazione del Presidente ed altra dell’Organo di Controllo (qualora eletto) sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché il bilancio sociale laddove ricorrano le condizioni di legge per la sua redazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera l’approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell’art. 14 del Codice;
- delibera l’approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell’associazione e il raggiungimento delle sue finalità.
L’Assemblea Straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione stessa;
- promuove eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli organi sociali;
- deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall’art. 9 del Codice e la nomina dell’Organo di liquidazione.
7.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall’Organo di controllo o dall’Organo di revisione.
7.5 L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.
Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.
La convocazione viene inviata a tutti gli associati all’indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all’atto dell’adesione all’Associazione o successivamente comunicato. L’avviso di convocazione è affisso nell’Albo della Società e diffuso con manifesto affisso negli usuali spazi pubblici del Comune di Tarquinia. È inoltre trasmesso con mezzi cartacei a ciascun socio sprovvisto di posta elettronica e deve essere allegato l’ordine del giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.
7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea.
7.7 L’Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 14, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
7.8 Ai sensi dell’articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
7.9 Per le deliberazioni dell’Assemblea in sede straordinaria è invece richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci iscritti nel libro dei soci e le decisioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti tanto in prima quanto in seconda convocazione ai sensi dell’articolo 21 del codice civile.
7.10 Gli enti possono delegare un loro rappresentante all’assemblea di volta in volta, qualora non ne abbiano già delegato uno con carattere permanente per i rapporti con l’Associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all’art. 24 comma 3 del Codice.
7.11 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
7.12 L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell’Assemblea e redigere il verbale della seduta.
7.13 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall’Assemblea.
7.14 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.
7.15 Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare la identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.
Art. 8. Consiglio direttivo
8.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri compresi il Presidente e il Vicepresidente, scelti dall’Assemblea tra i soci.
8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i membri scaduti possono essere rieletti alla scadenza. In caso di decadenza, per dimissioni od altri motivi accertati dall’Assemblea, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato, per cooptazione, dal primo dei non eletti.
In caso di parità di voti ha prevalenza l’anzianità di iscrizione.
8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 9. Presidente
9.1 Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio ed ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell’Associazione. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell’attività sociale.
9.2 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
9.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo qualora predisposto, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonea relazione morale oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.
Art. 10. Vicepresidente
10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente, il quale sostituisce, qualora delegato, il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 11. Segretario – Tesoriere
11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del Consiglio Direttivo; esso coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Associati dell’associazione.
11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati o i consiglieri. L’incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.
11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.
11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni, cura l’impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.
11.7 Il Consiglio Direttivo, nella sua veste collegiale:
- amministra l’Associazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 7 comma 1 del “Codice”;
- disciplina l’ammissione degli associati secondo le modalità previste da eventuale apposito regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del “Codice”;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’articolo 17 del “Codice”;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
11.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
11.9 In relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno all’adunanza del Consiglio Direttivo, sono invitati a partecipare: il Sindaco, il Vescovo Diocesano, il Presidente dell’Università Agraria ed il Direttore del Museo Nazionale di Tarquinia, appositamente interpellati. Il loro voto sarà consultivo e non vincolante. Potranno essere invitate a partecipare anche Associazioni ed Enti che i membri del Consiglio od almeno un quarto dei soci ritengano meritevoli di parteciparvi.
11.10 Sulla base del principio di effettività, la mancata partecipazione di quelle autorità per almeno tre volte alle adunanze alle quali sono state invitate, esonera il Consiglio Direttivo dall’obbligo di inviti successivi, salva la loro richiesta di partecipazione.
11.11 Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso inviato ai Consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima dell’adunanza.
11.12 Il Consigliere che, regolarmente convocato, non si presenta almeno tre adunanze consecutive senza giustificazioni, è considerato dimissionario su delibera del Consiglio. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475 ter del Codice Civile.
11.13 Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui verrà dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare la identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.
Art. 12. Libri dell’associazione
12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e dell’Organo di revisione qualora eletti, nonché il libro dei soci dell’Associazione ed il registro dei volontari. Tutti i libri sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione o dal segretario se nominato.
12.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell’art.15 comma 3 del “Codice”, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l’esame presso la sede legale dell’Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.
Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione
13.1 Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All’Organo di Controllo si applica quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del Codice. L’Organo di Controllo elegge al suo interno un Presidente.
I membri dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea, durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili alla scadenza.
13.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
13.3 I componenti l’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13.4 L’Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, riferisce all’Assemblea con apposite relazioni, sui bilanci Consuntivo e Preventivo qualora predisposto, dell’associazione e sulla gestione della stessa.
13.5 Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all’Organo di Controllo può, altresì, essere affidato con delibera assembleare l’incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori legali.
Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo
14.1 Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre eventualmente all’approvazione dell’assemblea entro il 30 novembre.
L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile o qualora particolari esigenze lo richiedano entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.
14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 13 del Codice. Laddove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 14 il Consiglio Direttivo redige, altresì, il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Art. 15. Avanzi di gestione
15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.
15.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
16.1 Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina di uno o più Liquidatori.
16.2 In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 49, comma 1 del Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 17. Controversie
17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l’Associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.
17.2 Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
17.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
17.4 L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia.
Art. 18. Foro Competente
18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Civitavecchia.
18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.
Art. 19. Regolamenti
19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo da sottoporre all’assemblea per la sua approvazione.
Art. 20. Volontariato e lavoro nell’Associazione
20.1 L’Associazione si avvale dell’attività di volontari nei modi e termini previsti dal “Codice”.
20.2 L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall’art. 36 del “Codice”.
20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell’Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall’art. 8 del Codice.
20.4 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegato nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari od al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
20.5 I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuali appositi regolamenti adottati dall’Associazione.
Art. 21. Responsabilità violazioni amministrative
21.1 Con riferimento all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l’Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, degli Enti Previdenziali, degli Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell’ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.
21.2 L’Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.
21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell’Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l’ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell’Ente, degli associati o di terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall’art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.
21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.
Art. 22. Convenzioni
22.1 Le convenzioni tra l’Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 56 comma 1 del “Codice” sono deliberate dall’Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale suo Legale Rappresentante.
22.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
Art. 23. Legge applicabile
23.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al “Codice” in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
